Definizioni
Alcune parole sul nostro sito sono difficili da capire. Qui trovate le spiegazioni di molte parole difficili.
Offerte
Su mioposto.ch vengono pubblicate offerte per persone adulte con disabilità. Di norma queste persone percepiscono già una rendita AI o ne hanno fatto richiesta. Gli offerenti e i fornitori di prestazioni sono istituzioni e organizzazioni che dispongono di un’autorizzazione o di un riconoscimento e pertanto propongono offerte sottoposte a un controllo di qualità. Le offerte riguardano le strutture diurne, l’alloggio e il lavoro. Su mioposto.ch non vengono pubblicate prestazioni di assistenza per le quali le persone con disabilità svolgono il ruolo di datore di lavoro diretto.
Struttura diurna
Chi frequenta una struttura diurna partecipa a un programma di attività quotidiano. La struttura diurna assume nomi diversi a seconda del Cantone, ad esempio centro diurno, laboratorio protetto o struttura socioassistenziale. Le strutture diurne non sono orientate alle prestazioni. Se in una struttura diurna vengono realizzati prodotti o forniti servizi, ciò avviene sempre senza alcuna pressione. I partecipanti non ricevono un salario, ma a volte viene loro offerto un piccolo compenso.
In alcuni casi, l’istituzione integra la struttura diurna nella vita quotidiana dell’alloggio. Le persone trascorrono la giornata nell’istituzione e svolgono attività insieme. Le attività possono svolgersi anche all’esterno dell’istituzione (p. es. gite).
Tipi di alloggio
Non tutti i tipi di alloggio sono disponibili in tutti i Cantoni. Ogni Cantone offre solo i tipi di alloggio per i quali esiste una base legale cantonale. Diversi Cantoni hanno criteri e precisazioni supplementari per i diversi tipi di alloggio. Se un Cantone non fornisce alcuna precisazione, significa che non ha criteri particolari.
Case con occupazione
Abitate in un’istituzione e condividete gli spazi con altre persone (p. es. il bagno, il salotto e la sala da pranzo). Di norma, l’assistenza è disponibile 24 ore su 24.
Case senza occupazione
Condividete un alloggio con delle coinquiline e dei coinquilini (p. es. il bagno, il salotto e la sala da pranzo). Di norma, l’assistenza è disponibile durante la giornata o mattina e sera. L’alloggio non si trova in un istituto o in una struttura, bensì in un immobile residenziale o in una casa indipendente.
Appartamenti protetti senza contratto di locazione proprio
Abitate in un appartamento o in un monolocale con una cucina e un bagno personali. Il contratto di affitto e le prestazioni di assistenza sono forniti da un’istituzione. Di norma, l’assistenza è disponibile qualche ora a settimana.
Assistenza domiciliare ambulatoriale con contratto di locazione proprio
Abitate in una stanza, un appartamento o una casa che affittate personalmente (contratto di locazione o di sublocazione secondo il Codice delle obbligazioni) oppure siete proprietari. Usufruite dei servizi di assistenza e accompagnamento offerti da un’istituzione autorizzata o riconosciuta per persone con disabilità.
Gruppo strutturato e foyer con accompagnamento intensivo
Abitate insieme a un piccolo gruppo di persone con un’assistenza particolarmente intensiva. Condividete gli spazi (p. es. bagno, salotto, cucina e sala da pranzo). In alcuni casi i gruppi abitano in appartamenti protetti che spesso si trovano all’interno di un’istituzione o di una struttura. Questo tipo di alloggio può comprendere una struttura diurna integrata. L’assistenza è intensiva e disponibile 24 ore su 24.
Scuola di vita autonoma
Vivete in alloggi singoli o condivisi, dove imparate a vivere in modo indipendente. Condividete alcuni spazi dell’alloggio (p. es. bagno, salotto, cucina e sala da pranzo). Questo tipo di alloggio può comprendere una struttura diurna integrata. La scuola di vita autonoma ha una durata limitata.
Accoglienza temporanea e vacanze
Normalmente vivete in modo indipendente o con la vostra famiglia. Durante le vacanze o per sgravare la vostra famiglia, potete abitare temporaneamente in un’istituzione autorizzata o riconosciuta. Oppure normalmente vivete in un’istituzione e durante le ferie o una pausa (p. es. intervento di urgenza o sgravio) abitate temporaneamente in un’altra istituzione. Condividete gli spazi comuni (p. es. bagno e sala da pranzo). Di norma, l’assistenza è disponibile 24 ore su 24. Questo tipo di alloggio può comprendere una struttura diurna integrata. Dopo il soggiorno tornate a casa vostra.
Offerta specifica per genere
Abitate in un tipo di alloggio specifico per genere. Abitate soltanto con donne o soltanto con uomini.
Vita assistita
Non trovate questo tipo di prestazioni su mioposto.ch perché in questo caso la persona con disabilità svolge il ruolo di datore di lavoro diretto e non di beneficiario di prestazioni. Di norma, questo tipo di assistenza abitativa è finanziata dal contributo all’assistenza. Per maggiori informazioni potete consultare l’ufficio AVS/AI oppure uno dei servizi di consulenza (link ai servizi di consulenza).
Tipi di lavoro
Potete lavorare in diversi settori professionali (p. es. falegnameria, agricoltura, gastronomia). Trovate questi settori professionali nella ricerca avanzata. Avete un contratto di lavoro, fornite prestazioni dal valore economico e ricevete un salario per il vostro lavoro. Il tipo di lavoro indica le modalità con cui preferite lavorare. Potete decidere di lavorare insieme ad altre persone con disabilità in un ambiente protetto oppure di lavorare parzialmente o unicamente nel mercato del lavoro generale. Trovate questi tipi di lavoro nella ricerca avanzata. Più in basso trovate maggiori informazioni sui diversi tipi di lavoro.
Il mercato del lavoro complementare è anche noto come mercato del lavoro secondario. Le organizzazioni che operano nel mercato del lavoro complementare hanno in primo luogo una missione di integrazione e accompagnamento e solo in secondo luogo un obiettivo commerciale. Il mercato del lavoro generale è anche noto con il nome di mercato del lavoro primario.
Non tutti i tipi di lavoro sono disponibili in tutti i Cantoni. Ogni Cantone offre solo i tipi di lavoro per i quali esiste una base legale cantonale. Diversi Cantoni hanno criteri e precisazioni supplementari per i diversi tipi di lavoro. Se un Cantone non fornisce alcuna precisazione, significa che non ha criteri particolari.
Lavoro accompagnato nel mercato del lavoro complementare/secondario
Lavorate in un settore professionale adatto a voi (ambiente protetto) insieme ad altre persone con disabilità. Lavorate in un’officina, un laboratorio di produzione o un centro di servizi dell’istituzione. Fornite prestazioni dal valore economico. Avete un contratto di lavoro con l’istituzione secondo il Codice delle obbligazioni svizzero (mercato del lavoro complementare/secondario). Di norma, potete usufruire di un accompagnamento per tutta la durata del lavoro.
Lavoro accompagnato nel mercato del lavoro generale/primario, contratto di lavoro con l’istituzione
Lavorate parzialmente o unicamente nel mercato del lavoro generale/primario. Avete un contratto di lavoro con l’istituzione (mercato del lavoro complementare/secondario) secondo il Codice delle obbligazioni svizzero. A seconda del posto di lavoro, lavorate parzialmente oppure unicamente nel mercato del lavoro generale. A seconda del posto di lavoro, lavorate nel mercato di lavoro generale individualmente (locazione di personale) o in un gruppo di persone con disabilità provenienti dalla stessa istituzione (impieghi lavorativi). L’accompagnamento sarà adattato in funzione delle esigenze.
Accompagnamento per un posto nel mercato del lavoro generale/primario
Lavorate nel mercato del lavoro generale/primario. Avete un contratto di lavoro con un datore di lavoro del mercato del lavoro generale/primario secondo il Codice delle obbligazioni svizzero. Ricevete l’accompagnamento e il sostegno di un’istituzione nello svolgimento della vostra attività professionale. L’accompagnamento viene adattato in funzione delle esigenze individuali e della situazione. Anche il vostro datore di lavoro può ricevere il sostegno dell’istituzione. L’obiettivo è la partecipazione al mercato del lavoro generale/primario con un salario adeguato alla prestazione in aggiunta alla rendita.
Se avete domande sui tipi di lavoro o sulle definizioni, potete contattare un servizio di consulenza.
Finanziamento (CIIS)
Finanziamento extracantonale (CIIS)
Spesso il Cantone finanzia una parte dell’offerta. La competenza in materia spetta in primo luogo al vostro Cantone di domicilio. Ciò non significa che potete usufruire soltanto delle offerte che esistono nel vostro Cantone di domicilio. Potete anche chiedere al vostro Cantone di domicilio di finanziare un’offerta in un altro Cantone. Esiste infatti un accordo di collaborazione tra tutti i Cantoni svizzeri che si chiama Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). Questa convenzione disciplina il finanziamento delle offerte tra Cantoni. Se una sede offre un posto riconosciuto CIIS, l’offerta viene definita così: «Finanziamento extracantonale: riconoscimento CIIS». Ciò significa che esiste una base di finanziamento extracantonale e che il vostro Cantone di domicilio si farà carico dei costi di questa offerta, qualora non sia possibile proporre un’offerta adeguata all’interno del vostro Cantone (art. 7 cpv. 2 LIPIn). Se un posto disponibile è definito «Finanziamento extracantonale: senza riconoscimento CIIS», allora significa che non c’è ancora una base di finanziamento extracantonale e il finanziamento sarà più difficile. È comunque possibile che il Cantone di domicilio sia disposto a finanziare l’offerta. Chiedete direttamente al Cantone.
Il Cantone di domicilio è il Cantone in cui una persona adulta aveva il proprio domicilio civile prima di entrare in un’istituzione. Se non sapete qual è il vostro Cantone di domicilio, potete rivolgervi a un servizio di consulenza.
Testo dell’art. 7 cpv. 2 LIPIn: Se non trova un posto in un’istituzione riconosciuta dal suo Cantone di domicilio che soddisfi adeguatamente le sue esigenze, l’invalido ha diritto che il Cantone partecipi, nei limiti definiti dal capoverso 1, ai costi del soggiorno in un’altra istituzione che adempia le condizioni di cui all’articolo 5 capoverso 1.
Finanziamento cantonale (diritto ai contributi/riconoscimento)
Le istituzioni che hanno diritto ai contributi o sono riconosciute ricevono dal Cantone dei fondi aggiuntivi alle entrate che generano tramite il pagamento delle tasse da parte dei residenti e la vendita di prodotti e servizi. A tal fine stipulano un accordo di prestazioni con l’Ufficio cantonale competente. Le istituzioni aventi diritto ai contributi o riconosciute possono di norma accogliere anche persone che necessitano di maggiore assistenza.